GlossarioLegale

Adozione

Cos'è e cosa significa?

Descrizione del termine giuridico Adozione:

L’adozione in Italia è regolata dal libro primo del codice civile, articoli 291-313, ed è un istituto giuridico che permette di creare un legame di filiazione tra persone che non sono unite da un legame biologico. Si tratta di un processo legale atto a tutelare il minore che si trova in una situazione di abbandono o il cui nucleo familiare d’origine non è in grado di assicurargli un adeguato livello di cura e sostegno.

Ci sono due tipi principali di adozione: l’adozione nazionale e l’adozione internazionale. L’adozione nazionale fa riferimento all’adozione di minori residenti in Italia, mentre l’adozione internazionale riguarda minori residenti in altri paesi.

Il procedimento di adozione richiede un’indagine approfondita condotta dai servizi sociali e la valutazione psico-sociale degli aspiranti genitori adottivi da parte del Tribunale per i minorenni. L’idoneità all’adozione viene valutata in base alla capacità di assicurare al minore un ambiente familiare idoneo e stabile sia sotto il profilo affettivo che economico. Inoltre, è necessario che vi sia una differenza di età tra l’adottante e l’adottato di almeno 18 anni, a meno che non si tratti di adozione del figlio del coniuge.

Particolare importanza viene data al consenso all’adozione da parte dei genitori naturali, laddove possibile, e al consenso del minore, se questi ha compiuto i 12 anni di età. Nel caso dei minori provenienti da altri paesi, è essenziale assicurarsi che l’adozione sia operata nel rispetto delle convenzioni internazionali, come la Convenzione dell’Aia sull’adozione internazionale, allo scopo di prevenire il traffico illecito di minori.

L’adozione produce effetti permanenti e irrevocabili. Il minore adottato non solo assume il cognome della famiglia adottante, ma acquisisce anche la stessa posizione di un figlio naturale in termini di diritti ed obblighi. Ciò include il diritto all’eredità, il dovere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione.

Contesto giuridico in cui il termine Adozione può essere utilizzato:

Un esempio tipico di adozione avviene quando una coppia desiderosa di formare una famiglia si rivolge ai servizi sociali. Dopo aver superato tutte le valutazioni necessarie, vengono inclusi in una lista d’attesa. Dopo diversi mesi, o talvolta anni, viene proposto loro un minore che corrisponde alle loro possibilità ed esigenze. La coppia inizia un periodo di incontri protetti con il minore, che si svolgono in ambienti controllati, per permettere reciproca conoscenza e valutare l’effettiva possibilità di un inserimento familiare. Successivamente, il Tribunale per i minorenni autorizza un periodo di convivenza pre-adottiva, alla fine del quale, se tutto procede nel miglior modo possibile, viene pronunciata la sentenza di adozione, e il minore diventa parte integrante della famiglia adottante.

Un secondo esempio è dato dalla situazione in cui un individuo decide di adottare il figlio del proprio coniuge, a seguito del consenso del genitore naturale. Tale procedura tende a essere più semplificata rispetto all’adozione di un minore non familiare, ma anche qui è necessario un iter giudiziario che accerti l’idoneità del contesto familiare, il bene superiore del minore e prendere in considerazione ogni aspetto relativo al rapporto tra il figlio e l’adottante, il figlio e il genitore naturale, e tra i coniugi stessi.

L’adozione rappresenta uno degli strumenti più significativi di tutela dell’infanzia, garantendo ai minori una famiglia che possa offrire amore, sicurezza e opportunità di crescita, riconoscendo e promuovendo i diritti fondamentali del minore. Attraverso questa procedura, lo Stato interviene a compensare le situazioni di deficit familiare, assicurando a ogni bambino la possibilità di crescere e svilupparsi in un ambiente adeguato e stimolante.

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