Descrizione del termine giuridico Affidamento:
L’istituto dell’affidamento nel diritto italiano, noto anche come affidamento familiare, rappresenta quell’insieme di misure e pratiche legali che regolano la tutela, la cura e l’educazione di minori quando questi non possono essere cresciuti dai propri genitori biologici. Tale concetto si inserisce nel più ampio contesto del diritto di famiglia e può essere applicato in diverse situazioni, tutte accomunate dalla necessità di garantire il benessere e l’interesse superiore del minore.
Innanzitutto, l’affidamento può scaturire da una situazione di difficoltà o pericolo per il minore, come nel caso di abbandono, maltrattamenti, abusi o semplice impossibilità dei genitori di provvedere alle esigenze dei figli. In tale contesto, l’autorità giudiziaria, solitamente il Tribunale per i Minorenni, è chiamata a determinare una soluzione adeguata per la protezione del bambino o dell’adolescente, che può includere l’affidamento a membri della famiglia allargata (affidamento in linea collaterale), ad altre famiglie idonee (affidamento a famiglie affidatarie), oppure a strutture specializzate.
L’obiettivo dell’affidamento è duplice: da un lato, tutelare il diritto del minore a godere di un ambiente familiare che favorisca il suo sviluppo psicofisico e sociale; dall’altro, cercare, se possibile, di mantenere o ricostruire il legame con la famiglia di origine, lavorando in prospettiva di un reinserimento del minore. Non si tratta, quindi, di una soluzione definitiva come l’adozione, ma di una misura temporanea e reversibile, il cui scopo ultimo è quello di agire nell’interesse del minore.
La durata e le modalità di affidamento sono variabili e dipendono dalla specificità di ogni singolo caso. Il giudice, nell’emanare l’ordinanza di affidamento, stabilisce i diritti e i doveri degli affidatari e pone particolare attenzione alla continuità educativa, relazionale e affettiva del minore. Egli inoltre predispone i termini per una periodica revisione dello stato di affidamento, prevedendo eventuali adattamenti in risposta all’evolversi delle esigenze del minore e alla situazione della famiglia biologica.
Contesto giuridico in cui il termine Affidamento può essere utilizzato:
Un esempio tipico di affidamento è quello che avviene quando i genitori di un minore si trovano ad affrontare una grave crisi personale, situazione che potrebbe pregiudicare il benessere del figlio. In tali circostanze, il Tribunale per i Minorenni può decidere di affidare il bambino ad un altro familiare, come uno zio o una nonna, che possa garantirgli stabilità e cura. Si tratterebbe di un affidamento provvisorio, con l’intenzione di rivedere periodicamente la situazione per valutare la possibilità di un ritorno alla famiglia nucleare, una volta risolte le problematiche che hanno condotto alla misura di tutela.
Un altro contesto tipico si ha quando i genitori vengono a mancare oppure sono assolutamente incapaci di curare i propri figli. In questi casi, l’affidamento può essere deciso d’urgenza, al fine di assicurare immediatamente al minore un contesto familiare adeguato. Se non vi sono parenti disponibili o idonei a prendersi cura del bambino, può essere selezionata una famiglia affidataria, previo controllo delle autorità competenti, che dovrà farsi carico del minore fino a quando non sia possibile trovare una soluzione più stabile, che potrebbe essere, un domani, l’adozione.
La centralità dell’affidamento nel sistema giuridico italiano risiede nella sua funzione di salvaguardia dell’interesse superiore del minore, principio guida tanto nel diritto interno quanto in quello internazionale. Di fronte alla vulnerabilità dei bambini e degli adolescenti, l’affidamento si configura come uno strumento flessibile e sensibile alle dinamiche familiari e sociali, capace di fornire risposte adeguate ed equilibrate ai bisogni del minore, senza sovrastare l’obiettivo di preservare il tessuto delle relazioni biologiche e affettive che sono fondamentali per il suo sviluppo.