Descrizione del termine giuridico Fiduciario:
Il termine fiduciario nel contesto giuridico italiano si riferisce ad una persona fisica o giuridica a cui è affidata la gestione di beni o diritti per conto di un altro soggetto, detto fiduciante, nella maniera più aderente agli interessi di quest’ultimo, secondo le istruzioni ricevute. Il rapporto fiduciario nasce da un contratto, un testamento o una legge e implica un obbligo di lealtà e cura nell’amministrazione degli interessi altrui.
La figura del fiduciario è particolarmente rilevante nel diritto patrimoniale e nelle situazioni in cui si desidera garantire che una determinata operazione economica o giuridica sia compiuta con uno specifico scopo, mantenendo però riservatezza sulla reale parte interessata. Il fiduciario agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante, che resta il beneficiario effettivo delle operazioni compiute.
In ambito civile, un esempio classico è la cessione fiduciaria di un bene: il fiduciante trasferisce la proprietà di un immobile al fiduciario, che si impegna a ri-trasferirla in futuro secondo le condizioni pattuite, per esempio alla soddisfazione di un debito o alla realizzazione di un progetto. Ciò può essere utile anche per la tutela del patrimonio in situazioni di crisi finanziaria, dato che il bene risulterà formalmente di proprietà del fiduciario e non potrà essere aggredito dai creditori del fiduciante.
In campo societario è frequente la figura del socio fiduciario, che detiene partecipazioni societarie per conto di un fiduciante, la cui identità può non essere resa pubblica. Questo consente alla persona che sta dietro il fiduciario di mantenere l’anonimato, salvaguardando la propria privacy o quella di una strategia commerciale.
Il contratto di fiducia si basa sulla fiducia personale nel fiduciario, il quale deve agire con la massima integrità e trasparenza, ma la legislazione italiana prevede anche alcune forme di controllo e protezione per il fiduciante, come la possibilità di revoca del fiduciario in alcuni casi o l’obbligo di rendicontazione.
La figura del fiduciario è regolata in Italia dal codice civile e da leggi speciali, come quelle in materia di fiducia in campo finanziario e bancario, e la sua attività è soggetta a vigilanza quando rientra in particolari categorie regolamentate, come quella dei fiduciari finanziari.
Contesto giuridico in cui il termine Fiduciario può essere utilizzato:
Un esempio concreto di rapporto fiduciario si ha nel caso della gestione di un trust. In Italia, nonostante il concetto di trust sia di origine anglosassone e non propriamente inserito nel sistema giuridico nazionale, esso è stato recepito tramite la convenzione dell’Aja del 1985 ed è entrato in vigore nel 1992. Un imprenditore può decidere di istituire un trust, nominando un fiduciario a cui trasferisce parte del suo patrimonio. Il ruolo del fiduciario sarà gestire i beni secondo le direttive stabilite dal costituente per il beneficio di un terzo, che potrebbe essere un familiare o una fondazione.
Oltre al trust, possiamo osservare l’applicazione della figura del fiduciario anche nella gestione di beni sequestrati o confiscati dalla magistratura. In questi casi, il fiduciario, nominato dall’autorità giudiziaria, ha il compito di amministrare i beni salvaguardandone il valore e garantendo la loro corretta destinazione futura, che potrebbe essere il ritorno al legittimo proprietario o la vendita del bene a vantaggio delle casse dello Stato.
L’importanza di questa figura nella giurisprudenza italiana si manifesta nella sua trasversalità e flessibilità, elementi che la rendono adatta a numerosi contesti, dalla gestione del patrimonio privato alla realizzazione di obiettivi aziendali, fino all’amministrazione di beni soggetti a controversie legali. Il fiduciario, infatti, svolge una funzione di grande responsabilità e fiducia, essendo il garante degli interessi altrui e un intermediario tra le esigenze private e le disposizioni di legge.