Descrizione del termine giuridico Legato:
Nel diritto italiano, il termine “legato” deriva dal verbo legare e indica un’obbligazione o un vincolo giuridico che deriva da un atto di ultima volontà, come un testamento. In termini più concreti, quando una persona, definita testatore, stipula un testamento, essa può destinare specifici beni o somme di denaro a determinate persone, enti o organizzazioni, attraverso una disposizione testamentaria denominata “legato”. Questo meccanismo è disciplinato dal Codice Civile italiano, precisamente agli articoli 633 e seguenti, che normano le varie tipologie e caratteristiche del legato.
Il legato è una disposizione a titolo particolare, in quanto il beneficiario, detto legatario, acquisisce il diritto a ricevere non l’intero patrimonio o una quota di esso (come avviene per gli eredi), ma soltanto specifici beni o determinate somme di denaro o anche diritti (ad esempio diritti d’autore o quote societarie). Il legatario dunque non succede nella generalità dei rapporti giuridici del defunto, ma solo in quelli specificatamente indicati nel testamento.
Esistono diverse forme di legato:
- Legato di cosa certa: quando si riferisce a una cosa specifica e ben individuata nell’ambito del patrimonio del testatore.
- Legato di genere: quando la cosa lasciata è identificata solo per il suo genere, come “un anello d’oro” o ” un quadro di un certo pittore”.
- Legato di credito: quando il legatario ottiene il diritto a esigere dal testatore o dagli eredi una somma di denaro o un altro bene che il defunto aveva diritto di richiedere a terzi.
Inoltre, il legato deve essere accettato dal legatario, il quale può farlo esplicitamente o tacitamente, ad esempio attraverso comportamenti concludenti che manifestano la volontà di beneficiare del legato.
Il legato può essere anche sottoposto a condizioni, termini o gravami, ovvero il testatore può prevedere che il legatario sia tenuto a compiere determinate azioni o adempimenti per ricevere o mantenere il suo diritto al legato. Se il legatario non adempie a tali impegni, può perdere il diritto al legato, o il legato stesso può essere ridotto.
Il compito di dare esecuzione al legato spetta agli eredi o all’esecutore testamentario se nominato nel testamento. La funzione di questi soggetti è quindi quella di soddisfare le volontà espresse dal testatore attraverso le disposizioni dei legati, assicurando che i legatari ricevano ciò che è stato loro destinato.
Contesto giuridico in cui il termine Legato può essere utilizzato:
Un primo esempio della dinamica del legato si può riscontrare nel caso in cui una persona illustre deceda lasciando un testamento nel quale dispone che una sua preziosa raccolta di libri antichi sia lasciata a una biblioteca pubblica. La biblioteca, in qualità di legatario, acquisisce il diritto a ricevere questa specifica collezione e, un volta accettato il legato, essa diventa proprietaria dei volumi. Gli eredi del defunto hanno l’obbligo di consegnare i libri alla biblioteca, salvo i casi in cui il testamento preveda modalità o tempi particolari per l’esecuzione del legato.
Un secondo esempio può essere quello di un legato sottoposto a un onere. Immaginiamo che un testatore abbia lasciato un appartamento al suo nipote, ma con il gravame di fornire un’alloggio e un sostentamento all’anziana domestica che aveva assistito il testatore per anni. In questo caso, la proprietà dell’appartamento è condizionata dal rispetto di tale obbligo. Se il nipote non dovesse adempiere a tale dovere, potrebbe essergli revocato il diritto al legato o potrebbe essere obbligato a ristorare il danno causato alla domestica per non aver rispettato la condizione posta dal testatore.
L’istituzione dei legati rappresenta un mezzo estremamente flessibile attraverso il quale una persona può, con efficacia post mortem, distribuire parti del proprio patrimonio secondo le proprie volontà e intenzioni, consentendo di creare legami di tipo giuridico, economico e affettivo anche al di là della propria esistenza.