Descrizione del termine giuridico Litispendenza:
La nozione di litispendenza nel diritto italiano si riferisce a una situazione in cui una causa è già in corso tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e per la stessa causa petendi dinanzi a un’autorità giudiziaria. Tale principio è disciplinato dall’art. 39 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che quando si verifica la litispendenza, il secondo giudice, davanti al quale è stata proposta la causa, deve, con proprio provvedimento, dichiararla e sospendere il procedimento. Questa regola è fondata sul principio secondo cui non può esistere più di un giudizio pendente tra le medesime parti per lo stesso oggetto e la stessa causa petendi, al fine di evitare giudicati contraddittori.
La litispendenza può intervenire in fase di cognizione, quando due cause identiche sono state iniziate presso due giudici diversi, sia nello stesso grado che in grado diverso. Inoltre, essa opera anche in fase di impugnazione, quando un giudizio è stato avviato presso un giudice di merito e contemporaneamente viene esercitato un gravame avverso una decisione che concerne lo stesso rapporto giuridico dinanzi a un giudice superiore.
Una volta accertata la litispendenza, il giudice che sta trattando la causa successivamente introdotta nel tempo sarà tenuto a rimettersi alla decisione che sarà presa dal primo giudice adito. È importante sottolineare che la sospensione del processo per litispendenza non opera automaticamente, ma è necessaria un’istanza di parte o una specifica valutazione del giudice.
La litispendenza serve per garantire la certezza del diritto e per evitare spreco di risorse giudiziarie, nonché per impedire alle parti di istituire più procedimenti con la speranza di ottenere una decisione più favorevole da un giudice diverso.
Contesto giuridico in cui il termine Litispendenza può essere utilizzato:
Un esempio di situazione in cui può manifestarsi la litispendenza è rappresentato dal caso in cui un lavoratore avvia un’azione giudiziaria presso il Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento di crediti retributivi non versati dal proprio datore di lavoro. Contestualmente, il lavoratore avvia una procedura identica davanti al Tribunale di Roma perché convinto che, avendo lavorato in entrambe le sedi dell’azienda, potrebbe avere più chance di successo. In questo caso, se i due procedimenti hanno le stesse parti, oggetti e cause petendi, il secondo giudice, una volta venuto a conoscenza della situazione, dovrebbe dichiarare la litispendenza e sospendere il secondo processo in attesa della decisione del primo.
Un altro esempio potrebbe essere quello di due coniugi che decidono di separarsi. La moglie adisce il Tribunale di Torino per chiedere la separazione legale e le relative conseguenze patrimoniali. Tuttavia, prima che il giudice emetta una sentenza, il marito presenta una richiesta identica al Tribunale di Napoli. Dal momento che si tratta della stessa disputa, con le medesime parti e le medesime richieste, viene configurata la litispendenza. Pertanto, non appena il Tribunale di Napoli acquisisce informazioni sulla causa già in corso a Torino, è tenuto a dichiarare la litispendenza e a sospendere il procedimento.
La regola della litispendenza è essenziale per assicurare coerenza e stabilità nel sistema giudiziario italiano, nonché per tutelare l’economia del processo e la buona fede delle parti coinvolte nel contenzioso.