Descrizione del termine giuridico Riconvenzione:
La riconvenzione è un atto processuale attraverso il quale l’imputato in un processo civile, oltre a difendersi dalle pretese fatte valere dall’attore, solleva a sua volta delle pretese contro l’attore stesso. Cioè, mentre l’azione principale viene intrapresa dall’attore con la citazione, la riconvenzione permette al convenuto di agire nello stesso processo, non limitandosi a una mera difesa, ma formulando una richiesta autonoma verso l’attore, che assume la veste di convenuto nella riconvenzione.
Questa figura processuale è prevista dall’art. 267 del Codice di Procedura Civile italiano, che stabilisce che il convenuto può proporla prima dell’udienza nella quale deve comparire o, con il consenso dell’attore, anche in udienza. La riconvenzione è ammessa a patto che si tratti di diritti che dipendono dal medesimo rapporto giuridico dedotto in giudizio con l’azione principale o che sono connessi per un rapporto di dipendenza o di complementarità. Inoltre, deve essere proposta davanti allo stesso giudice competente per l’azione principale, e deve essere contestuale all’azione originaria.
La riconvenzione non deve essere necessariamente correlata alla difesa dall’azione principale, sebbene spesso le ragioni che inducono il convenuto a proporla siano strettamente legate alle asserzioni dell’attore. Si può quindi dire che la riconvenzione costituisce un vero e proprio contrattacco giudiziario, e l’istituto ha la funzione di economia processuale in quanto permette di accorpare due cause in un único processo, evitando duplicazioni di giudizi e conseguente spreco di tempo e risorse.
È necessario che la riconvenzione sia presentata con le stesse formalità previste per l’atto di citazione, incluso il pagamento delle spese giudiziarie. Come ogni atto giudiziario, anche la riconvenzione deve essere notificata all’altra parte e discussa nel corso del processo.
Contesto giuridico in cui il termine Riconvenzione può essere utilizzato:
Un esempio di riconvenzione potrebbe essere quello di un processo in cui un fornitore cita in giudizio un’azienda per il mancato pagamento di beni consegnati. L’azienda, convenuta nel processo, potrebbe presentare una riconvenzione prospettando che i beni forniti erano difettosi e che, per questa ragione, essa ha subito dei danni, ad esempio per mancati guadagni a causa dell’impossibilità di vendere i prodotti difettosi. Nel proporre una riconvenzione, l’azienda non si limiterebbe a contestare il mancato pagamento, ma chiederebbe anche un risarcimento per i danni subiti.
Un altro esempio potrebbe riguardare il caso di una separazione personale in cui, a fronte dell’azione proposta da un coniuge per ottenerla, l’altro vi si opponga formulando una riconvenzione in cui chieda l’affidamento esclusivo dei figli, ritenendo di essere l’unica figura parentale idonea per garantirne il benessere ed accusando l’altro coniuge di condotte inappropriate.
La riconvenzione rappresenta dunque un importante strumento di difesa e allo stesso tempo di aggressione, utilizzabile all’interno di un’unica sede processuale, affinché il convenuto possa non solo resistere all’azione intrapresa dall’attore ma anche avanzare proprie pretese connesse al medesimo rapporto giuridico, contribuendo così all’efficienza e alla completezza della decisione giuridica finale.